IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale», ed in particolare l'art. 1, concernente le fonti di alimentazione, le finalita' ad esso riferibili, nonche' le modalita' di ripartizione del Fondo; Visto il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 recante «Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198»; Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante «Misure urgenti connesse all'emergenza COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e, in particolare, l'art. 67 rubricato «Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa e investimenti pubblicitari»; Visto il comma 1 del predetto art. 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 secondo cui alle imprese editrici di quotidiani e periodici, che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilita' e la capillarita' della diffusione della stampa in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali, e' riconosciuto, entro il limite di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2021, un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante; Visto, altresi', l'ultimo periodo del medesimo comma 1 dell'art. 67 del decreto-legge n. 73 del 2021, che subordina l'efficacia delle disposizioni dello stesso comma 1 all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il comma 3 del medesimo art. 67 secondo il quale la presente misura agevolativa non e' cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'art. 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 e al decreto legislativo 17 maggio 2017, n. 70; Visto il comma 5 dello stesso art. 67 del decreto-legge n. 73 del 2021, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalita', i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione delle domande di accesso al credito d'imposta; Visto l'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' quelli di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 17, concernente la disciplina del sistema dei versamenti unitari con compensazione, e gli articoli 32 e 35, commi 1, lettera a) e 3, recanti disposizioni in materia di assistenza fiscale; Visto l'art. 2409-bis del codice civile recante disposizioni in materia di revisione legale dei conti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto l'art. 264, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificata dall'art. 57-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, secondo cui, al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese, per il periodo di vigenza del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020)1863 final della Commissione del 19 marzo 2020, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, ivi comprese le agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m. in base al quale i crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di euro 250.000; Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie anche in adeguamento alla normativa comunitaria, ed in particolare l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di contrasto ai fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52, ai sensi del quale, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto individua le modalita', i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione dell'istanza di accesso al contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'art. 67, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici per la distribuzione delle testate edite, nel rispetto del limite di spesa previsto, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021.