IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           Di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 26 ottobre 2016, n. 198,  recante  «Istituzione  del
Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione  e  deleghe
al  Governo  per  la  ridefinizione  della  disciplina  del  sostegno
pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica  e
televisiva locale, della  disciplina  di  profili  pensionistici  dei
giornalisti e della composizione e  delle  competenze  del  Consiglio
nazionale dell'ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in
concessione  del  servizio   pubblico   radiofonico,   televisivo   e
multimediale», ed in particolare l'art. 1, concernente  le  fonti  di
alimentazione, le finalita' ad esso riferibili, nonche' le  modalita'
di ripartizione del Fondo; 
  Visto  il  decreto  legislativo  15  maggio  2017,  n.  70  recante
«Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti  alle  imprese
editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell'art. 2,  commi
1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198»; 
  Visto il decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73  recante  «Misure
urgenti connesse all'emergenza COVID-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani,  la  salute  e  i  servizi  territoriali»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e, in  particolare,
l'art. 67 rubricato «Misure urgenti a sostegno  della  filiera  della
stampa e investimenti pubblicitari»; 
  Visto il comma 1 del predetto art. 67 del decreto-legge  25  maggio
2021, n. 73  secondo  cui  alle  imprese  editrici  di  quotidiani  e
periodici,  che   stipulano,   anche   attraverso   le   associazioni
rappresentative,  accordi  di  filiera  orientati  a   garantire   la
sostenibilita' e la capillarita' della  diffusione  della  stampa  in
particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita
di giornali, e' riconosciuto, entro il limite di spesa di 60  milioni
di euro per l'anno 2021, un credito d'imposta pari al  30  per  cento
della spesa sostenuta  nell'anno  2020  per  la  distribuzione  delle
testate edite, ivi inclusa la spesa per  il  trasporto  dai  poli  di
stampa ai punti vendita, previa istanza diretta al  Dipartimento  per
l'informazione  e  l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri.  Nel  caso  di  insufficienza  delle  risorse   disponibili
rispetto alle richieste ammesse, si procede alla  ripartizione  delle
stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta
astrattamente spettante; 
  Visto, altresi', l'ultimo periodo del medesimo comma 1 dell'art. 67
del decreto-legge n. 73 del 2021,  che  subordina  l'efficacia  delle
disposizioni  dello   stesso   comma   1   all'autorizzazione   della
Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea; 
  Visto il comma 3 del medesimo art. 67 secondo il quale la  presente
misura agevolativa non e' cumulabile con il contributo  diretto  alle
imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'art. 2,  commi
1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 e al  decreto  legislativo
17 maggio 2017, n. 70; 
  Visto il comma 5 dello stesso art. 67 del decreto-legge n.  73  del
2021, secondo cui  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
sono stabiliti le modalita', i contenuti, la documentazione richiesta
ed i termini per la presentazione delle domande di accesso al credito
d'imposta; 
  Visto l'art. 109 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, recante  il  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante  «Norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
quelli   di   modernizzazione   del   sistema   di   gestione   delle
dichiarazioni»  e,  in  particolare,  l'art.   17,   concernente   la
disciplina del sistema dei versamenti unitari  con  compensazione,  e
gli articoli 32 e 35, commi 1, lettera a) e 3,  recanti  disposizioni
in materia di assistenza fiscale; 
  Visto l'art. 2409-bis del codice  civile  recante  disposizioni  in
materia di revisione legale dei conti; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, recante il «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto l'art. 264, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19  maggio
2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, come modificata dall'art. 57-bis, comma 1,  del  decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
luglio 2021, n. 106, secondo cui, al fine  di  garantire  la  massima
semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la
rimozione di ogni ostacolo burocratico nella  vita  dei  cittadini  e
delle imprese, per il periodo di vigenza del Quadro temporaneo per le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione  C(2020)1863  final
della Commissione del 19 marzo  2020,  nei  procedimenti  avviati  su
istanza di parte, che  hanno  ad  oggetto  l'erogazione  di  benefici
economici comunque denominati, ivi comprese le agevolazioni, da parte
di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, le
dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sostituiscono  ogni  tipo
di  documentazione  comprovante  tutti  i  requisiti  soggettivi   ed
oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche  in  deroga
ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di  settore,  fatto
comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle  leggi
antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui   al   decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
  Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244  e
s.m. in base al quale i crediti di imposta da indicare nel quadro  RU
della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel  limite
annuale di euro 250.000; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  maggio   2010,   n.   73,   recante
disposizioni urgenti tributarie e finanziarie  anche  in  adeguamento
alla normativa comunitaria, ed in particolare l'art. 1, comma  6,  in
materia di procedure di contrasto ai fenomeni di utilizzo illegittimo
dei crediti d'imposta e per accelerare le procedure di  recupero  nei
casi di utilizzo illegittimo; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, l'art. 52, ai sensi del quale, al fine di  garantire  il
rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza  e  di
pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale  in  materia
di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero
gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla
banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo  economico
ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57,  che
assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31  maggio
2017, n. 115, recante il «Regolamento recante la  disciplina  per  il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato,  ai  sensi
dell'art. 52, comma 6,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234  e
successive modifiche e integrazioni»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
   1. Il presente decreto individua le  modalita',  i  contenuti,  la
documentazione  richiesta  e   i   termini   per   la   presentazione
dell'istanza  di  accesso  al  contributo,  sotto  forma  di  credito
d'imposta, di cui all'art. 67, commi da 1 a 4, del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, in favore delle imprese editrici di quotidiani  e
periodici per la distribuzione delle testate edite, nel rispetto  del
limite di spesa previsto, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021.